Sez. L, Sentenza n. 4300 del 24/03/2001 (Rv. 545146 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Assunzione con contratto a tempo parziale - Ammissibilità - Obbligo del'imprenditore - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
"In caso di avviamento al lavoro di invalidi, non è configurabile a carico dell'imprenditore un obbligo di stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto part-time) in considerazione delle minorate condizioni fisiche del lavoratore; un tale rapporto di lavoro è pienamente compatibile con il sistema del collocamento obbligatorio, ma solo nell'ambito della legittima autonomia negoziale che la legge riserva alle parti nella stipulazione del relativo contratto di lavoro (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'assunzione obbligatoria in presenza di un'organizzazione e tipologia del lavoro che rendeva incompatibile la assegnazione dell'invalido a un'attività lavorativa a tempi pieno)".
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)