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Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 16/03/2000 (Rv. 534809 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Presentazione di una nota specifica - Globale determinazione, da parte del giudice, dei diritti e degli onorari in misura inferiore a quelli esposti - Motivazione - Necessità - Ricorso per cassazione avverso la liquidazione - Mancata indicazione delle singole voci della nota spese globalmente ridotta dal giudice di merito - Verifica della pretesa violazione dei minimi - Impossibilità - Mancanza di autosufficienza del ricorso - Inammissibilità dello stesso.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534809-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942. Peraltro, ove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, non essendo autosufficiente, è inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)