Sez. 7, Ordinanza n. 39918 del 17/02/2017 Cc. (dep. 04/09/2017) Rv. 270977 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici - Concessione - Reati c.d. ostativi - Esclusivo riferimento al titolo del reato giudicato - Condanna per un'ipotesi attenuata - Irrilevanza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esclusione dai benefici penitenziari operata dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento ai reati c.d. ostativi opera in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, che, concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)