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Sez. 1, Ordinanza n. 51877 del 21/09/2018 Cc. (dep. 16/11/2018) Rv. 274530 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici - Reati ostativi cd. di prima fascia – Mancata esclusione di quello di cui all’art. 630 cod. pen. nel caso di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. – Non manifesta infondatezza – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274530-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di esclusione dai benefici penitenziari del condannato per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 1 del predetto art. 4-bis, nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi cd. di prima fascia il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, atteso che, in tal caso, non risponde a dati di generale esperienza la presunzione di elevatissima pericolosità sociale, collegabile a contesti di criminalità organizzata, su cui si fonda il regime di esclusione in assenza di collaborazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)