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Sez. L, Sentenza n. 4101 del 09/07/1985 (Rv. 441621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PER ASSENZA DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELLA FATTISPECIE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PER ASSENZA DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELLA FATTISPECIE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Con riguardo ad assenze del lavoratore che abbiano determinato l'applicazione di una misura disciplinare da parte del datore di lavoro, il giudice deve procedere all'apprezzamento soggettivo e oggettivo della fattispecie e, in particolare, valutare la condotta sia del lavoratore che del datore di lavoro (nella specie, le molteplici e ripetute comunicazioni telegrafiche alla ditta, il silenzio di quest'ultima, la contestuale richiesta di utilizzare i giorni in questione in conto ferie), l'effettiva motivazione del fatto, la Rilevanza del medesimo, la personalità del lavoratore ed ogni altro elemento utile ai fini di una formulazione dell'indispensabile giudizio di proporzionalità tra fattispecie e la sanzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)