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Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011 (Rv. 620816 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Richieste istruttorie implicite - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620816-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di prova, deve ritenersi del tutto estranea alla logica formale del processo la configurabilità di richieste istruttorie implicite desumibili dal contenuto degli atti difensivi, poiché la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 si impernia sul principio del "clare loqui", evidenziando, in special modo negli art. 163, terzo comma, n. 5, e 184 cod. proc. civ., l'onere per le parti di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intendono chiedere l'ammissione al giudice. (Nella specie, la S.C. ha negato l'equivalenza tra l'atto di citazione, diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative e l'istanza di ammissione di prova documentale ovvero di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 25 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)