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Sez. 1, Sentenza n. 15691 del 15/07/2011 (Rv. 619005 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Legge 26 novembre 1990, n. 353 nel testo anteriore alle modifiche di cui alle leggi n. 80 e n. 263 del 2005 - Mezzi di prova - Omessa indicazione negli atti introduttivi - Articolazione nei termini perentori ex art. 184 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619005-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 cod. proc. civ, anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 cod. proc. civ., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 cod. proc. civ., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)