Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 11/05/1990 (Rv. 467077 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CONSIDERATA DALLA SUPREMA CORTE - ECCEZIONE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE VOLTO A RIPROPORRE LA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CONSIDERATA DALLA SUPREMA CORTE - ECCEZIONE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE VOLTO A RIPROPORRE LA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l'illegittimità costituzionale, è inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di Cassazione, non è suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d'una sentenza della Corte costituzionale, uno "jus superveniens" non applicato dal giudice di rinvio. (Conf 6834/87, mass n 455030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)