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Sez. L, Sentenza n. 207 del 09/01/2001 (Rv. 542996 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Annullamento con rinvio per violazione di legge - Punto deciso dalla Cassazione - Nuovo riesame o impugnazione sotto il profilo della costituzionalità della norma - Esclusione - Limiti - "Ius superveniens" (anche derivante da sentenza della Corte costituzionale) - Rilevanza.
Stato
decisa il 2001-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542996-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Il punto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, con enunciazione del principio di diritto, non è suscettibile, stante la definitività della relativa pronuncia di nuova impugnazione o comunque di riesame, neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma considerata dalla Corte, a meno che non si possa far valere, anche se in forza di una sentenza della Corte costituzionale, uno "ius superveniens". (Nella specie era stata riproposta in cassazione la questione di costituzionalità già prospettata al giudice di rinvio e da questo disattesa sulla base del rilievo che la norma era suscettibile di interpretazione diversa da quella contestata, come dimostrato dal sopravvenuto mutamento di giurisprudenza della S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)