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Sez. 1, Sentenza n. 3471 del 21/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 205309 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - In genere | Coinvolgimento di membri di un ufficio in inchieste giudiziarie - Determinazione di grave situazione locale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205309-01

Competenza - Rimessione del processo - Casi - In genere

Il coinvolgimento di singoli membri, per quanto autorevoli, di un ufficio giudiziario in inchieste giudiziarie, non vale, di per sè, a costituire quella "grave situazione locale" concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio od allo stesso circondario di quest'ultimo. La legge processuale (art. 11 cod. proc. pen.) ha, invero, espressamente previsto la deroga agli ordinari criteri di competenza unicamente nei casi in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento che, secondo i criteri ordinari, ricadrebbe nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato predetto esercita od esercitava, all'epoca del fatto, le sue funzioni, implicitamente escludendo che situazioni del tipo prospettato possano determinare analoghe eccezioni alla disciplina ordinaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)