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Sez. 1, Sentenza n. 7457 del 07/07/1993 (Rv. 483035 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Area edificabile - Indennità di esproprio - Liquidazione - Sentenza relativa - Impugnazione con ricorso per cassazione - Debito indennitario - Contestazione - Art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Sopravvenienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483035-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Ove il ricorso per cassazione, avverso la sentenza che abbia liquidato l'indennità dovuta per l'espropriazione di area edificabile sulla base del valore di essa a norma dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, metta in discussione il debito indennitario, la sopravvenienza dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, impone l'annullamento con rinvio della sentenza medesima pure con riguardo alla determinazione di detto valore, ancorché non sia investita dall' impugnazione, tenendo conto che tale determinazione non integra statuizione autonoma e non è suscettibile di conservare effetti vincolanti nell'ambito dell'applicazione delle nuove regole indennitarie, anche se queste utilizzano, come parametro concorrente, il suddetto valore.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)