Sez. 1, Sentenza n. 12165 del 24/11/1995 (Rv. 494797 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Liquidazione - Nuovi criteri stabiliti dal D.L. n. 571 del 1979 - Applicabilità ai rapporti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge suddetta - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
I nuovi criteri di liquidazione dell' I.N.V.I.M. - stabiliti dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 571 del 1979 e dalla legge di conversione n. 2 del 1980 ed adottata anche in conseguenza della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di quella previgente (artt. 14 d.P.R. n. 643 del 1972 ed 8 legge n. 804 del 1977), avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 1979 - possono applicarsi ai rapporti di imposta "anteriori" (art. 3 del decreto - legge come sostituito dall' art. 1 della legge di conversione), in quanto: a) si tratti di rapporti sorti in data anteriore al 14 novembre 1979 (data di entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979 e, comunque, di efficacia delle modificazioni apportate dalla legge di conversione); b) si tratti di rapporti non ancora definiti alla data stessa; c) l'applicazione dei nuovi criteri di liquidazione determini un'entità di tributo (eguale o) inferiore a quella risultante dall'applicazione della previgente disciplina, dettata dagli artt. 14 e 15 d.P.R. n. 643 del 1972 e successivamente modificazioni ed integrazioni. La nozione di rapporto anteriore non ancora definito alla data di entrata in vigore delle nuove norme postula non soltanto che prima di tale data si sia verificato il fatto generatore del tributo, ancorché non sia intervenuto il relativo accertamento, ma anche che, prima della data stessa, il rapporto sia stato rimesso in discussione ad iniziativa dell'Amministrazione o del contribuente, pur se successivamente al pagamento dell'imposta principale (rapporto d'imposta inteso in senso sostanziale ed unitario), in modo tale da comportare, in applicazione dei nuovi criteri, una riliquidazione dell'imposta ed un (eventuale) credito restitutorio per il contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 14 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 art. 3 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)