Sez. 6, Sentenza n. 8656 del 11/07/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205962 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Natura giuridica - Reato di pericolo - Tentativo - Ammissibilità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, per cui, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche. Detto reato, a prescindere dal mancato raggiungimento degli effetti voluti, può essere perpetrato nella forma del tentativo, allorché, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, l'atto compiuto, pur mirando a portare aiuto, non l'abbia realizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)