Sez. 6, Sentenza n. 14222 del 23/11/1999 Ud. (dep. 15/12/1999) Rv. 215596 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Oggettività giuridica - Tutela delle esigenze di investigazione e ricerca - Limitazione alla fase investigativa - Esclusione - Attività di istruzione dibattimentale - Sfera di protezione della norma - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
L'oggettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea generale ravvisata nella tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria, giustificata dalla immediatezza del suo intervento. La formulazione della norma peraltro non esclude che nella sfera di protezione rientri anche l'attività di istruzione dibattimentale. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che nella specie il reato di favoreggiamento personale non fosse assorbito in quello di falsa testimonianza, in quanto la deposizione del falso teste era concepita per rafforzare, rendendola più credibile, un'attività consapevole di produzione nel giudizio penale di un insieme coordinato di documenti falsi finalizzati a consentire all'imputato di sottrarsi all'accertamento della sua responsabilità, sicché l'interesse di impedire il turbamento del contesto formale del modello investigativo doveva ritenersi autonomo e non assorbito in quello, diverso, di garantire la genuinità della prova testimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)