Sez. 5 - , Sentenza n. 25256 del 25/10/2017 (Rv. 646123 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Credito d'imposta evidenziato in dichiarazione – Richiesta della differenza rispetto ad un importo superiore – Necessità di tempestiva istanza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce istanza di rimborso per la somma esposta in dichiarazione, occorrendo, invece, per un importo superiore, ritenuto spettante e non indicato in dichiarazione, presentare istanza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel termine perentorio prescritto, decorrente dalla data in cui il versamento o la ritenuta sono stati effettuati. (Nella specie, la S.C. ha cassato - decidendo nel merito - la sentenza impugnata che aveva accolto il ricorso avverso parziale diniego di rimborso in favore di contribuente che, evidenziato l'errore commesso in dichiarazione, aveva formulato istanza di rimborso dell'ulteriore somma decorso il termine perentorio di diciotto mesi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)