Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 10/08/1966 (Rv. 324253 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - DECRETO DI NON LUOGO A PROCEDERE SULL'ISTANZA DI UN CREDITORE DIRETTA ALLÀ ADOZIONE DELLE OPPORTUNE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EVENTUALE PROPOSIZIONE DI AZIONI DA PARTE DEL CURATORE - NATURA - RECLAMO AL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - DECRETO DI NON LUOGO A PROCEDERE SULL'ISTANZA DI UN CREDITORE DIRETTA ALLÀ ADOZIONE DELLE OPPORTUNE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EVENTUALE PROPOSIZIONE DI AZIONI DA PARTE DEL CURATORE - NATURA - RECLAMO AL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITA.*
Non e ammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art.111 della Costituzione, avverso il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare sul reclamo, proposto da un creditore ammesso al passivo, contro il decreto del giudice delegato, che abbia dichiarato non essere luogo ad alcun provvedimento sull'istanza del reclamante diretta all'adozione delle opportune determinazioni in ordine all'eventuale proposizione di un'Azione di revocazione del privilegio riconosciuto in favore di alcuni creditori e di un'Azione di responsabilita per danni cagionati da un terzo al fallito. In tale provvedimento fanno difetto, infatti, i necessari caratteri della decisorieta e della definitivita, in quanto esso non dirime una controversia, non attua il regolamento di rapporti giuridici, ne, comunque, decide sull'appartenenza di un determinato bene della vita, ma S'inquadra tra i provvedimenti C.d. amministrativi, concernenti la condotta delle operazioni fallimentari e regolanti lo svolgimento dell'esecuzione concorsualè e puo essere sempre modificato durante il procedimento fallimentare, su iniziativa dello stesso o di altri creditori, o del curatore o, anche, d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 25, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)