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Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 26/03/1986 (Rv. 445321 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - IPOTESI DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO EX ART. 17 LETT. A) D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - CONSEGUENZE - ESTENSIONE - SUBLOCAZIONE A TERZI DELL'ALLOGGIO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445321-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - IPOTESI DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO EX ART. 17 LETT. A) D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - CONSEGUENZE - ESTENSIONE - SUBLOCAZIONE A TERZI DELL'ALLOGGIO - INCLUSIONE.*

La revoca dell'assegnazione in caso di "cessione" dell'alloggio, prevista dall'art. 17 lett. A) del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 sull'edilizia residenziale pubblica, riguarda ogni ipotesi in cui l'assegnatario - anche con patto di futura vendita - sostituisca altri a sè nel godimento del bene, quale entità abitativa considerata nella sua consistenza materiale, come nell'ipotesi di sublocazione a terzi dell'alloggio. (V 600/82, mass n 423729; (Conf 5163/84, mass n 436932).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)