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Sez. U, Sentenza n. 6000 del 12/11/1982 (Rv. 423729 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA PER IL VOLONTARIO TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNATARIO LOCATORE - AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423729-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA PER IL VOLONTARIO TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNATARIO LOCATORE - AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - IRRILEVANZA.*

In tema di assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dalla legge 8 agosto 1977 n. 513, così come sotto la previgente normativa, la revoca dell'assegnazione in locazione, prima dell'atto di cessione in proprietà, in relazione a determinati fatti sopravvenuti, quali il volontario trasferimento dell'assegnatario-locatario, non trova ostacolo nella circostanza che quest'ultimo abbia già proposto la domanda di cessione in proprietà, né nell'eventuale ritardo dell'amministrazione in ordine al perfezionamento di tale cessione.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 8, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)