Sez. L, Sentenza n. 2926 del 28/04/1983 (Rv. 427841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO NEL COMPLESSO DEI CONTRIBUTI - DETERMINAZIONE - IMPRESE DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA - SGRAVIO SUI CONTRIBUTI DOVUTI PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO "SUPPLEMENTARE" - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO NEL COMPLESSO DEI CONTRIBUTI - DETERMINAZIONE - IMPRESE DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA - SGRAVIO SUI CONTRIBUTI DOVUTI PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO "SUPPLEMENTARE" - APPLICABILITÀ.*
Il d.l. 5 luglio 1971 n. 431 concede alle imprese artigiane e industriali che impiegano sino a trecento dipendenti uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS sulle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge. Pertanto, qualora la contrattazione collettiva (nella specie: contratto coll. Naz. Di lavoro del 12 febbraio 1971 per gli addetti all'industria della gomma art. 14) considera lavoro "supplementare" quello effettuato oltre la durata dell'orario settimanale contrattuale sino alla durata massima dell'orario normale settimanale previsto dalla legge e lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge per i lavoratori a regime normale di orario, lo sgravio contributivo spetta anche sui contributi dovuti per la retribuzione del lavoro "supplementare" dal momento che il legislatore si rimette alla volontà delle parti espressa nella contrattazione collettiva per l'individuazione del lavoro straordinario che è solo quello prestato oltre le 48 ore settimanali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 12/02/1971 num. 14, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)