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Sez. L, Sentenza n. 451 del 28/01/1985 (Rv. 438655 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTI VERSATI - ART. 8, PRIMO COMMA, D.P.R. N. 818 DEL 1957 - NORMA ECCEZIONALE - INESISTENZA O NULLITÀ DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438655-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTI VERSATI - ART. 8, PRIMO COMMA, D.P.R. N. 818 DEL 1957 - NORMA ECCEZIONALE - INESISTENZA O NULLITÀ DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INAPPLICABILITÀ.*

La disposizione dell'art. 8 primo comma del d.P.R. n. 818 del 1957 - che fa salvo l'accreditamento di contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell'avvenuto versamento - ha carattere eccezionale che ne comporta la non riferibilità a situazioni di inesistenza o nullità dello stesso rapporto assicurativo, quali conseguono alla accertata insussistenza del correlativo rapporto di lavoro, ma non all'eventualità che, in presenza di entrambi tali rapporti, la contribuzione sia indebitamente avvenuta su emolumenti esenti dalla medesima. (V 762/81, mass n 411240; (V 1223/78, mass n 390577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)