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Sez. L, Sentenza n. 1223 del 11/03/1978 (Rv. 390577 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACCREDITAMENTO PREVISTO DALL'ART 8 DEL DPR N 818 DEL 1957 - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1978-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390577-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACCREDITAMENTO PREVISTO DALL'ART 8 DEL DPR N 818 DEL 1957 - PRESUPPOSTI.*

L'art 8 del DPR n 818 del 1957, per cui debbono essere accreditati, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi versati, quando l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data di effettuazione del versamento medesimo, ha carattere eccezionale e non puo, percio, applicarsi nell'ipotesi in cui manchi il necessario presupposto della possibilita di instaurazione e protrazione di un rapporto di Assicurazione obbligatoria con l'INPS. (V 4667/76, mass n 383412; (V 2002/72, mass n 359137).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)