Sez. 1, Sentenza n. 11403 del 04/09/2001 (Rv. 549170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI) | Provvedimento di rimborso - Successiva commutazione d'ufficio in vaglia cambiario della Banca d'Italia - Successione dell'Istituto di emissione nel debito causale - Esclusione - Insorgenza di autonoma obbligazione di natura cartolare - Configurabilità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI)
L'intervenuta commutazione del titolo di spesa, relativo al rimborso del credito d'imposta dovuto al contribuente dal Ministero delle Finanze, in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia esclude qualsiasi fenomeno successorio dell'Istituto di emissione nel debito causale dello Stato (rispetto al quale quest'ultimo rimane direttamente obbligato verso il creditore) e configura l'insorgere di un'autonoma obbligazione, in capo allo stesso Istituto, di natura cartolare, assoggettata alle regole di circolazione dei titoli bancari ed ai relativi criteri di cautela ai quali la banca deve uniformarsi (art. 420 regolamento. per l'amministrazione la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827), la cui sussistenza si palesa del tutto inidonea, salvo rivalsa, ad incidere sopra l'obbligazione di rimborso che è all'origine dell'emissione del vaglia, e, quindi, sulla stessa azione causale del contribuente nei confronti dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2236, Regio Decr. 31/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)