Sez. U, Sentenza n. 8 del 26/01/2000 (Rv. 533158 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI) | Provvedimento di rimborso - Successiva commutazione d'ufficio in vaglia cambiari della Banca d'Italia - Conseguenze - Novazione dell'obbligazione di rimborso - Configurabilità - Esclusione - Mancata ricezione del titolo cambiario da parte del contribuente - Domanda di pagamento della somma - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI)
In tema di rimborso delle imposte, l'emissione di ordinativi di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria e la successiva commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia non comportano novazione, soggettiva od oggettiva, dell'obbligazione di rimborso, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria è del tutto legittimamente convenuta dinanzi al giudice ordinario (e non dinanzi alle commissioni tributarie) in caso di mancato pagamento del credito vantato dal contribuente a seguito di smarrimento o sottrazione del titolo.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 602 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)