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Sez. 3, Sentenza n. 1141 del 01/03/1989 (Rv. 462054 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462054-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudicato esterno dà luogo ad un'eccezione in senso proprio, che non può essere proposta per la prima volta in Sede di legittimità né è invocabile come jus superveniens, mentre resta la possibilità dell'impugnativa per revocazione, a norma dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., esperibile ove si manifesti un contrasto di giudicati. (V 124/78, mass n 389419; (V 2008/69, mass n 341242).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)