diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 124 del 12/01/1978 (Rv. 389419 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - PROPOSIZIONE INNANZI I GIUDICI DEL MERITO - NECESSITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389419-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - PROPOSIZIONE INNANZI I GIUDICI DEL MERITO - NECESSITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno) da luogo ad un'eccezione che deve essere ritualmente proposta davanti ai giudici del merito, e non puo essere fatta valere per la prima volta in Sede di legittimita, salva restando la impugnativa per revocazione, a norma dell'art 395 n 5 cod proc civ, per l'eventuale insorgenza di contrasto fra giudicati. (V 1382/76, mass n 380088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)