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Sez. 1, Sentenza n. 2061 del 22/06/1972 (Rv. 359252 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO D'INTERESSE CON IL COMUNE - CONTRASTO STRAGIUDIZIALE - SUFFICIENZA - DIFFIDA DEL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ILLEGITTIME - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359252-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO D'INTERESSE CON IL COMUNE - CONTRASTO STRAGIUDIZIALE - SUFFICIENZA - DIFFIDA DEL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ILLEGITTIME - CONFIGURABILITA.*

Per la sussistenza della causa d'ineleggibilita prevista dall'art 15 n 6 del tu 16 maggio 1960, n 570, non e necessario che sia stata promossa una lite, ma basta che tra il comune e chi aspira all'elezione vi sia un contrasto, anche stragiudiziale, che determini una situazione d'incompatibilita tra l'interesse del candidato e quello del comune. Pertanto, puo ravvisarsi l'esistenza di tale conflitto nell'ipotesi in cui il sindaco abbia intimato, con una diffida, al candidato di provvedere alla demolizione di opere edilizie eseguite in ispreto al regolamento comunale. (V 2316'69, mass n 341718).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)