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Sez. 1, Sentenza n. 1821 del 20/06/1973 (Rv. 364798 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE - PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA EDILIZIA - CONDIZIONI - LIMITI - LICENZA IN SANATORIA - MANCATA OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.*
Stato
decisa il 1973-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364798-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE - PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA EDILIZIA - CONDIZIONI - LIMITI - LICENZA IN SANATORIA - MANCATA OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.*

Ai fini dell'accertamento della causa di ineleggibilita di cui all'art 15 n 6 del tu 16 maggio 1960 n 570, per giudicare dell'esistenza di una controversia fra cittadino e comune in relazione all'inosservanza dell'Obbligo della licenza edilizia, occorre riferire l'indagine alla intenzionalita della violazione ed all'atteggiamento assunto dal contravventore di fronte agli Atti amministrativi di accertamento e di repressione dell'illecito. Di conseguenza, detta causa di ineleggibilita (ovvero di decadenza) non puo considerarsi realizzata se il cittadino che abbia costruito senza licenza (nella specie, manufatti interni di un edificio) richieda la licenza in sanatoria ovvero non si opponga ai provvedimenti legittimamente emanati dall'autorita per eliminare la lesione dell'interesse urbanistico. In caso di lavoro eseguiti senza licenza, invero, l'autorita amministrativa deve accertare se essi siano conformi o difformi rispetto alle norme edilizie e urbanistiche; e nel primo caso potra rilasciare una licenza in sanatoria, mentre nel secondo potra adottare il provvedimento di cui all'art 32, terzo comma, della legge urbanistica (ordine di demolizione, previa diffida), salva anche nel primo caso l'applicabilita della sanzione pecuniaria di cui al successivo art 41, come modificato dall'art 14 della legge 6 agosto 1967 n 765. (nella specie il SC ha ritenuto essere stato accertato che il sindaco aveva diffidato a demolire e ricostruire non in relazione al difetto di licenza edilizia, considerata non necessaria in relazione a natura ed entita dei lavori, ma per la tutela di un interesse - relativo a un preteso carattere storico e monumentale dell'edificio - riconosciuto inesistente dalla competente sovrintendenza ai monumenti; e che non per il sol fatto che il diffidato avesse omesso di curare egli stesso il ripristino e avesse invece atteso l'esito della propria domanda di licenza in sanatoria, poteva considerarsi che egli si fosse posto in conflitto con il comune, non avendo la diffida natura giuridica di ordine). (V 2061/72, mass n 359252; 1685/72, mass n 358564; (V 21/71, mass n 349323).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 16 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)