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Sez. L, Sentenza n. 12063 del 09/11/1992 (Rv. 479400 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - In genere | Carattere personale - Desunzione dalla previsione di un rigido orario inerente alla natura della prestazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479400-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - In genere

La subordinazione - che costituisce il criterio-guida dell'indagine volta ad accertare la natura (subordinata o autonoma) dell'attività lavorativa - ha carattere personale, comportando l'assoggettamento del lavoratore, con limitazione della sua libertà, al potere direttivo dell'imprenditore, e non può essere desunta con sicurezza dalla previsione di un rigido orario per l'esecuzione della prestazione lavorativa quando l'orario inerisca alla natura della prestazione, tale di per sè da dover essere espletata in tempi non modificabili, che anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo sono obbligati a rispettare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)