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Sez. L, Ordinanza n. 417 del 08/06/1995 (Rv. 492942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratori agricoli - Soglia contributiva complessiva di 5460 giornate di contribuzione - Previsione per i braccianti non "eccezionali" - Estensione ex art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo bis D.L. n. 463 del 1983 ad altre categorie di braccianti compresi i braccianti "eccezionali" - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto l'estensione, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, della soglia contributiva complessiva di 5460 giornate di contribuzione, già propria dei braccianti agricoli non "eccezionali", alle braccianti "eccezionali", e ad alcune altre categorie di braccianti a cui favore precedentemente era valutata la circostanza di operare in situazioni di minore possibilità di impiego, ha creato una situazione deteriore rispetto a quella previgente, non accompagnata da misure di salvaguardia neanche per i rapporti in fase avanzata al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa; e in quanto la previsione, da parte del comma dodicesimo bis, che la rivalutazione dei contributi giornalieri anteriori al 1984 (comunque irrilevante ai fini del raggiungimento del requisito contributivo globale) non operi oltre la soglia delle 270 giornate di contribuzione annua, appare in contraddizione con lo stesso meccanismo di rivalutazione e impedisce la rivalutazione dei contributi con riferimento all'intero periodo assicurativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 12 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)