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Sez. 3, Sentenza n. 40196 del 11/10/2007 Ud. (dep. 30/10/2007) Rv. 238013 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Situazioni di incapacità od incompatibilità a testimoniare - Fascicolo del dibattimento - Mancanza di indicazioni in tal senso - Obbligo di dedurle da parte dell'interessato o da chi chiede l'esame dell'imputato in procedimento connesso - Necessità - Possibilità di dedurle da parte dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238013-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

Le situazioni di incompatibilità od incapacità ad assumere l'ufficio di testimone (art. 210 cod. proc. pen.), ove non risultanti al giudice dagli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, devono essere dedotte solo dalla parte esaminata (o da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato) ma non dall'imputato, in quanto la norma è dettata nell'interesse dell'esaminato e non di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha precisato che l'imputato non può nemmeno dolersi dell'eventuale mancata assistenza del difensore del dichiarante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)