Sez. L, Sentenza n. 1045 del 03/02/1988 (Rv. 457333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOZIONE.*
Per aversi acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, Atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la decisione della controversia ad essa sfavorevole. Pertanto, detta acquiescenza non è configurabile nel caso in cui il datore di lavoro, condannato a riconoscere al lavoratore una determinata qualifica con una certa decorrenza, abbia, nelle more del giudizio d'impugnazione, attribuito al lavoratore tale inquadramento con una decorrenza posteriore a quella stabilita dalla sentenza di condanna ed in relazione a vicende del rapporto successive e diverse rispetto a quelle considerate da tale decisione. (Conf 4477/83, mass n 429362, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)