Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 07/08/2013 (Rv. 627433 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | - Contratti non soggetti a forma essenziale - Clausola che imponga la forma scritta per la modificazione del contratto - Risoluzione per mutuo consenso tacito - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE
Allorché un contratto non richieda la forma scritta "ad substantiam", la clausola negoziale che imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertà delle forme.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1372 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)