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Sez. L, Sentenza n. 1653 del 12/03/1980 (Rv. 405249 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONFORMITA DEL CONVINCIMENTO - OBIEZIONI SOLLEVATE DALLA PARTE INTERESSATA - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405249-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONFORMITA DEL CONVINCIMENTO - OBIEZIONI SOLLEVATE DALLA PARTE INTERESSATA - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Il giudice del merito, seppure puo conformare il proprio convincimento ai risultati della consulenza tecnica senza bisogno di scendere ad un esame analitico di essa, ha l'Obbligo di prendere in esame, sia pure per disattenderle, le obiezioni sollevate dalla parte interessata, che, se fondate, potrebbero determinare una diversa soluzione. (Conf 1255/79, mass n 397477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)