Sez. 2, Sentenza n. 5565 del 13/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159486 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - RAPPORTO CRONOLOGICO TRA SOTTRAZIONE DELLA COSA E VIOLENZA - ESTREMI - CONTESTUALITÀ DELL'AZIONE COMPLESSIVA - RIFERIMENTO ALLE NOZIONI DI "FLAGRANZA" E "QUASI FLAGRANZA".*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - RAPPORTO CRONOLOGICO TRA SOTTRAZIONE DELLA COSA E VIOLENZA - ESTREMI - CONTESTUALITÀ DELL'AZIONE COMPLESSIVA - RIFERIMENTO ALLE NOZIONI DI "FLAGRANZA" E "QUASI FLAGRANZA".*
Nella rapina impropria il rapporto cronologico tra la sottrazione della cosa e il comportamento violento o minaccioso dell'agente per assicurarsene il possesso o per procurarsi l'impunità deve essere collegato da un nesso psicologico, che giustifichi un'Azione unitaria del colpevole per il raggiungimento dei fini propostisi. Pertanto, il tempo intercorso non va calcolato come progressione temporale, astratta da ogni rapporto psicologico col fatto, ma, col rispetto del principio dell'immediatezza, deve essere valutato e determinato nella prospettazione di un contesto unitario entro il quale sia consentito al derubato di ottenere la restituzione delle cose sottratte o di individuare il responsabile, in limiti di tempo tali da non rompere il nesso di contestualità dell'Azione complessiva, secondo le previsioni della flagranza e della quasi flagranza di cui all'art. 237 cod. proc. pen. (Conf mass n 151318; (Conf mass n 149829; (Conf mass n 147478; (Conf mass n 145303, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)