Sez. 2 - , Ordinanza n. 23822 del 04/08/2023 (Rv. 668911 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Curatore fallimentare – Legittimazione a richiedere l’indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, protrattasi successivamente alle sue dimissioni – Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il curatore fallimentare non è legittimato ad avanzare la pretesa di equo indennizzo ex art. 1 l. n. 89 del 2001 (cd. "legge Pinto") per la durata irragionevole che la procedura fallimentare abbia avuto dopo le sue dimissioni, in quanto egli, accettando l'incarico, era consapevole che la liquidazione delle sue spettanze sarebbe avvenuta solo al termine della procedura.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)