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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23822 del 04/08/2023 (Rv. 668911 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Curatore fallimentare – Legittimazione a richiedere l’indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, protrattasi successivamente alle sue dimissioni – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668911-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il curatore fallimentare non è legittimato ad avanzare la pretesa di equo indennizzo ex art. 1 l. n. 89 del 2001 (cd. "legge Pinto") per la durata irragionevole che la procedura fallimentare abbia avuto dopo le sue dimissioni, in quanto egli, accettando l'incarico, era consapevole che la liquidazione delle sue spettanze sarebbe avvenuta solo al termine della procedura.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)