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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2310 del 02/02/2021 (Rv. 660323 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Soggetti estranei al processo di durata irragionevole - Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660323-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" del processo - sia esso di cognizione o di esecuzione - nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento di esecuzione immobiliare, proposta dal fideiussore del debitore principale esecutato, che non aveva preso parte al giudizio presupposto).

Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)