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Sez. L, Sentenza n. 6389 del 14/07/1997 (Rv. 505951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoro giornalistico - Incompatibilità con il collocamento pubblico - Insussistenza - Obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento - Applicabilità - Art. 11 legge n. 264 del 1949 - Mancata esenzione delle imprese giornalistiche dalla disciplina del collocamento - Questione di costituzionalità, ex art. 21 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

La disciplina dell'attività giornalistica, nonostante l'obbligo di iscrizione all'albo professionale, non è incompatibile con la disciplina del collocamento e, in particolare, con l'obbligo di effettuare le assunzioni dei lavoratori dipendenti per il tramite dell'ufficio di collocamento, salvo il ricorso nei limiti di legge alla richiesta nominativa, e la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264, nella parte in cui non prevede l'esenzione delle imprese giornalistiche dall'obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento, è manifestamente infondata, perché tali imprese di norma non sono qualificabili come imprese di tendenza, e una certa conformità del lavoro giornalistico all'indirizzo politico dei giornali indipendenti (il quale, determinato non solo dall'imprenditore ma anche dalla comunità redazionale, non incide sulla causa del rapporto di lavoro) rientra nella normale attinenza delle prestazioni alla disciplina aziendale secondo le sue peculiari caratteristiche. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, di rigetto dell'opposizione proposta contro provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa per l'assunzione diretta di vari giornalisti da parte di un quotidiano indipendente).

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)