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Sez. 2, Ordinanza n. 24472 del 03/09/2025 (Rv. 676273-02)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Danni per ritardata consegna - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Esclusione dalla base imponibile ai fini IVA - Sussistenza. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676273-02

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)