Sez. 3, Sentenza n. 22592 del 03/10/2013 (Rv. 628098 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme dovute a titolo di risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile locato - Assoggettabilità al tributo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
L'art. 1591 cod. civ. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce un debito di valore. Ne consegue che - ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non é dovuta l'IVA.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)