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Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007) Rv. 236775 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Condanna per i reati previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999 - Sospensione condizionale della pena - Beneficio subordinato all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino - Potere del giudice di individuare le modalità degli interventi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236775-01

ACQUE

In tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 1525 art. 58, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 1525 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)