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Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 03/12/1966 (Rv. 325381 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA - IN SEDE DI SENTENZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325381-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA - IN SEDE DI SENTENZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'ordinanza con la quale e stato deferito il giuramento suppletorio puo essere revocata dal giudice, in Sede di decisione definitiva, anche dopo che il giuramento sia stato prestato, quando, in base al riesame degli Atti, il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni (semiplena probatio) per la delazione del giuramento medesimo. (Conf. 3013-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)