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Sez. 1, Sentenza n. 3493 del 04/12/1972 (Rv. 361406 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361406-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*

L'ordinanza con la quale sia stato deferito il giuramento suppletorio puo essere revocata dal giudice di merito, anche dopo la prestazione del giuramento, se il giudice si convince che non sussistevano le condizioni per la sua delazione. (Conf 117'68, mass n 330959; 2877'66, mass n 325381).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)