Sez. 3, Sentenza n. 2204 del 28/05/1977 (Rv. 385926 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA - ESTENSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA - ESTENSIONE.*
Nel caso di scontro tra veicoli causato dall'inosservanza delle Disposizioni sulla precedenza, la valutazione della responsabilita dei conducenti non puo essere limitata all'accertamento della sussistenza del diritto di precedenza, ma deve essere estesa ai loro comportamenti al fine di stabilire se essi abbiano usato la massima prudenza prescritta dall'art 105 del codice stradale e se abbiano fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. (Conf 4212/74, mass n 372883).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)