diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2417 del 18/05/1978 (Rv. 391821 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - INOSSERVANZA - SCONTRO DI VEICOLI - RESPONSABILITA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL CONDUCENTE FAVORITO DELLA DOVUTA DILIGENZA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391821-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - INOSSERVANZA - SCONTRO DI VEICOLI - RESPONSABILITA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL CONDUCENTE FAVORITO DELLA DOVUTA DILIGENZA - RILEVANZA.*

Nel caso di scontro tra veicoli causato dall'inosservanza delle Disposizioni sulla precedenza, il problema della responsabilita non puo essere automaticamente risolto con il criterio della cosiddetta "precedenza di diritto", ma occorre accertare se nella produzione dell'evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente cui spettava tale precedenza, della diligenza da impiegarsi nella guida del veicolo: tale inosservanza, infatti, puo essere, in pratica, ritenuta persino causa unica ed esclusiva dell'evento quando risulti che detto conducente abbia, con il suo irregolare comportamento, impedito all'altro conducente di evitare la collisione. (Conf 2204/77, mass n 385926; (Conf 930/77, mass n 384547).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)