Sez. 2, Sentenza n. 2519 del 28/03/1990 (Rv. 466206 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA FRA LE PARTI DI UN RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA FRA LE PARTI DI UN RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - INCLUSIONE.*
In tema di associazione in partecipazione, la controversia fra associante ed associato rientra nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - e spetta di conseguenza alla cognizione del giudice del lavoro - solo qualora l'apporto dell'associato si risolva in un'attività personale e continuativa di collaborazione in favore dell'associante, senza conferimento di capitali, né ingerenza nella gestione dell'impresa o partecipazione alle perdite della gestione medesima. (Conf 4739/85, mass n 442165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)