Sez. L, Sentenza n. 4739 del 01/10/1985 (Rv. 442165 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA TRA LE PARTI DI UN RAPPORTO DI ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA TRA LE PARTI DI UN RAPPORTO DI ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE - INCLUSIONE.*
In tema di associazione in partecipazione, la controversia fra associante ed associato rientra nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., e spetta di conseguenza alla cognizione del giudice del lavoro, qualora l'apporto dell'associato si risolva in una attività personale e continuativa di collaborazione in favore dell'associante, senza conferimento di capitali, né ingerenza nella gestione dell'impresa o partecipazione alle perdite della gestione medesima. (V 1046/81, mass n 411594; (V 3041/79, mass n 399396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)