Sez. 3, Sentenza n. 2666 del 09/11/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201993 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Dichiarazioni precedentemente rese | Dichiarazioni rese alla P.G. o al P.M. in sede preliminare - Utilizzate per la contestazione dibattimentale - Valutabilità come prova - Condizioni - Fattispecie: rinnovazione del dibattimento.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Dichiarazioni precedentemente rese
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero in sede preliminare, se utilizzate per la contestazione dibattimentale ex art. 500 cod. proc. pen. e come tali inserite nel fascicolo del dibattimento, sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono riscontri che ne confermino l'attendibilità . (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che non ha senso giuridico sostenere che le dichiarazioni rese in sede preliminare non configurino delle prove e come tali non potevano giustificare la rinnovazione del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)