Sez. 5, Sentenza n. 1149 del 28/10/1996 Ud. (dep. 07/02/1997) Rv. 206914 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari - Utilizzate per le contestazioni in dibattimento - Valutabilità ai fini probatori - Condizioni - Iter argomentativo diretto al recupero ed alla valorizzazione di risultati probatori predibattimentali - Rigorosa motivazione - Necessità - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE
In tema di prove, l'art. 500 cod. proc. pen. consente, in applicazione del principio della conservazione della prova, che è un corollario di quello della ricerca della verità reale, l'introduzione nel dibattimento, attraverso il meccanismo delle contestazioni, delle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria. Tale norma deve essere rigorosamente interpretata, non come una deroga al principio della formazione dibattimentale della prova, ma come sussidiario criterio di valutazione probatoria, con la conseguenza che, a norma dei commi terzo, quarto e quinto del detto articolo, è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni precedenti e dichiarazioni dibattimentali divergenti (comma terzo). Le dichiarazioni precedenti, però, non sono mai, di per sè, prova dei fatti in esse affermate, potendo solo concorrere a formare il legittimo convincimento del giudice, se desunto anche da altri elementi di riscontro, acquisiti nel corso del dibattimento (comma quarto) o "aliunde", da circostanze specifiche che dimostrano che il soggetto è stato costretto o indotto a non testimoniare o dichiarare il falso, oppure da "situazioni" compromettenti la genuinità dell'esame (comma quinto). Ne consegue, ancora, che il procedimento motivazionale, diretto al recupero ed alla valorizzazione, eccezionali, di risultati probatori predibattimentali ed a svalutare la prova acquisita in fase giurisdizionale, deve essere rigorosamente rispettoso dei principi di completezza, correttezza e logicità relativamente ad ogni punto e capo della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)