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Sez. 3, Sentenza n. 8221 del 11/09/1996 (Rv. 499553 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Validità del titolo - Riferimento alla situazione di fatto che ha originato il processo ed al comportamento con esso richiesto - Necessità.
Stato
decisa il 1996-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499553-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

La legittimità dell'esecuzione forzata è data non dalla semplice esistenza del titolo esecutivo, ma dal collegamento del titolo con una determinata situazione di fatto, ossia dalla permanenza e dall'attualità dell'ordine contenuto nel titolo. Pertanto, verificata l'attuazione della pretesa, l'assoggettamento del responsabile a tenere il comportamento richiesto si estingue ed il titolo esecutivo si svuota di ogni suo contenuto con la conseguenza che il predetto titolo non può essere più utilizzato per sanzionare nuovi comportamenti lesivi della posizione del creditore, ancorché della stessa specie del comportamento precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)