Sez. 3, Sentenza n. 2921 del 12/09/1968 (Rv. 335678 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - ASSOLUTA INCERTEZZA- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE A MANO DI PERSONA FISICA INDICATA IN CITAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - ASSOLUTA INCERTEZZA- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE A MANO DI PERSONA FISICA INDICATA IN CITAZIONE - ESCLUSIONE.*
E incensurabile in Sede di legittimita l'accertamento compiuto dal giudice di merito, tenendo presenti tutti gli elementi risultanti dal contesto dell'atto, in ordine all'assoluta incertezza del soggetto convenuto. La nullita in tal caso prevista dall'art. 164, con riferimento all'art. 163, comma terzo, n. 2, cod. proc. civ., non e convalidabile per effetto della notificazione a mano di una delle persone fisiche specificate nell'atto introduttivo(nella specie era stata convenuta la ditta frezza francesca e graziano e la notificazione era stata effettuata a mani di frezza francesca il giudice di merito ritenne non identificabile il soggetto intimato, se, cioe, due persone fisiche ovvero una ditta individuale, od, infine, una impresa sociale da individuarsi a mezzo della sua ragione sociale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)